IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in  particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Visto  l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.
863;
  Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 marzo 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1.   Il   presente   regolamento   disciplina  il  procedimento  di
concessione  di   contributi   per   il   piano   straordinario   per
l'occupazione giovanile.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  Commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c) regolazione uniforme dei procedimenti dello  stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione
          e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
               d)   riduzione    del    numero    dei    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             -  Il  testo  della legge n. 113/86 (Piano straordinario
          per l'occupazione giovanile) e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e
          1987, di piano straordinario  di  interesse  nazionale  per
          l'inserimento  in  attivita' lavorative di 40.000 giovani -
          di cui almeno 20.000 nei territori di  cui  all'articolo  1
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 -, il Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, anche con  la  collaborazione  di
          enti  e  istituti  di ricerca a carattere nazionale e delle
          universita',  promuove  la  predisposizione,  da  parte  di
          imprese,   enti   pubblici   economici   e  loro  consorzi,
          associazioni  e  fondazioni  con  fini  di  ricerca  o   di
          assistenza tecnica ed attivita' di imprese, di progetti per
          l'assunzione,  con  il  contratto di formazione e lavoro di
          cui all'articolo 3 del decreto-legge 30  ottobre  1984,  n.
          726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di eta' compresa tra i
          18  e  29  anni  e che risultano iscritti da almeno 12 mesi
          nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di
          cui all'articolo 10, comma secondo, della legge  29  aprile
          1949,  numero 264. Le imprese e gli enti pubblici economici
          e loro consorzi possono proporre progetti  nell'ambito  del
          predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai
          sensi  del  successivo  comma 2. In ogni caso, i tempi e le
          modalita' di svolgimento  dell'attivita'  di  formazione  e
          lavoro  devono essere definiti nei progetti presentati, che
          devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le
          specifiche qualificazioni professionali da  acquisire,  per
          il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con
          le universita'.
             2.   In   deroga   al   comma   3  dell'articolo  3  del
          decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1984,  n.  863,
          prima richiamato, i progetti di cui al comma 1 del presente
          articolo  sono  approvati  dal  Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale,  sentito  il   Comitato   tecnico   di
          valutazione  nominato  con  decreto del Ministro medesimo e
          composto:
               a) dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo  della
          formazione  professionale  dei  lavoratori (ISFOL), o da un
          funzionario dell'istituto, da lui designato;
               b)  dal  direttore  generale  del  collocamento  della
          manodopera  e  dal  dirigente generale per l'orientamento e
          l'addestramento professionale dei lavoratori, del Ministero
          del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  nonche'  da  un
          dirigente  del Ministero del tesoro, designato dal Ministro
          del  tesoro,  con  qualifica  non  inferiore  a   dirigente
          generale;
               c)  da  sei esperti nella materia, nominati sentite le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro piu' rappresentative sul piano nazionale.
             3.  Il Comitato tecnico e' integrato, di volta in volta,
          dai rappresentanti delle regioni  nelle  quali  i  progetti
          vengono  realizzati  ed  e'  coordinato da uno dei predetti
          membri,  designato  dal  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza sociale.
             4.  La  misura del compenso da corrispondere ai suddetti
          componenti  del  Comitato  tecnico  di  valutazione   sara'
          determinata  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
             5. Ai fini dell'approvazione hanno priorita':
               a) i progetti da attuare nelle aree  territoriali  che
          presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche,
          i livelli della disoccupazione giovanile piu' elevati;
               b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera
          femminile   in   professionalita'   nelle   quali  essa  e'
          sottorappresentata;
               c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori
          ad   alta   scolarizzazione   per   profili   professionali
          particolarmente qualificati;
               d)  i  progetti  che  prevedono  l'assunzione anche di
          lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficolta'
          ad inserirsi nel mercato del lavoro;
               e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni
          sindacali  territoriali  e  di  categoria  dei   lavoratori
          aderenti  alle  organizzazioni maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale.
             6. Ai datori di lavoro, per ciascun  lavoratore  assunto
          sulla base dei progetti di cui al comma 1, e' concesso, per
          ogni  mensilita'  di  retribuzione  corrisposta  durante lo
          svolgimento  del  contratto  di  formazione  e  lavoro,  un
          contributo   pari   al  15  per  cento  della  retribuzione
          spettante  in  applicazione  del  contratto  collettivo  di
          categoria.  Il contributo e' elevato al 20 per cento per le
          imprese che operano nei settori dei servizi di  informatica
          e  di  telematica,  delle  produzioni  aerospaziali,  delle
          industrie meccaniche di precisione, delle  industrie  delle
          telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione
          di   elaboratori  elettronici,  macchine  elettroniche  per
          ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione  di
          strumenti,  apparati e sistemi elettronici per il controllo
          di impianti e processi  industriali  e  nel  settore  delle
          biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate
          nei  territori  di  cui  all'articolo  1  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo  1978,  n. 218, i contributi di cui al presente comma
          sono pari, rispettivamente, al 30 e 40 per cento.
             7. Ai datori di lavoro, per ciascun  lavoratore  assunto
          sulla  base  dei  progetti di cui al comma 1 e mantenuto in
          servizio a tempo  indeterminato,  e'  corrisposto,  per  un
          periodo di dodici mesi, un contributo mensile di L. 100.000
          per  ogni  mensilita'  di  retribuzione  corrisposta.  Tale
          contributo e' elevato a L.  200.000  per  le  aree  di  cui
          all'articolo  1  del  testo unico approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
             8. I lavoratori assunti con contratto  di  formazione  e
          lavoro, ai sensi della presente legge e dell'articolo 3 del
          decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da
          parte  dei  soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al
          versamento  dei  contributi  previdenziali  a  gestioni  di
          previdenza    sostitutive,    esclusive    ed   esonerative
          dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la   vecchiaia   e    i    superstiti,    sono    iscritti,
          obbligatoriamente  fini dall'assunzione con il contratto di
          formazione e lavoro a tali gestioni. A queste ultime  vanno
          versati  sia  i  contributi  a  carico dei datori di lavoro
          secondo la misura fissa stabilita dal comma 6 dell'articolo
          3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito  in
          legge,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
          863, sia i contributi a carico dei  lavoratori  determinati
          in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti.
             9.  I  contributi  di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono
          cumulabili con le altre agevolazioni alle quali  il  datore
          di lavoro abbia diritto.
             10.   Con  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono stabilite le modalita' di erogazione,  da  effettuarsi
          per  il  tramite  dell'Istituto  nazionale della previdenza
          sociale, dei contributi di cui ai precedenti comma 6  e  7,
          anche  con il sistema di conguaglio. Con i medesimi decreti
          si  dispone  il  finanziamento  per  la  realizzazione  dei
          progetti  approvati e si determinano le modalita' della sua
          erogazione, prevedendosi in ogni caso che il  saldo  finale
          sia  non  inferiore  al  30 per cento e sia erogato dopo la
          verifica della documentazione delle spese sostenute. Non e'
          ammesso il rimborso delle somme  corrisposte  a  titolo  di
          retribuzione per le ore di formazione.
             11.  Sulla  base  di  apposita evidenza contabile tenuta
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale,   il
          Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale rimborsa
          annualmente al predetto Istituto le somme erogate  a  norma
          del precedente comma.
             12.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          anche su proposta  del  Comitato  tecnico  di  valutazione,
          dispone  che  siano  effettuati  controlli  per  il tramite
          dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione  dei  progetti
          approvati  a  norma  dei precedenti commi 2 e 5. In caso di
          mancata o non corretta esecuzione  dei  medesimi  revoca  i
          contributi concessi.
             13.  Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno,
          il Ministro del lavoro e della previdenza sociale  effettua
          esami  congiunti  per la verifica dello stato di attuazione
          del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei
          lavoratori   dei    datori    di    lavoro    maggioramente
          rappresentative sul piano nazionale.
             14  Le  modalita'  di attuazione, nel settore marittimo,
          del piano straordinario  di  cui  al  precedente  comma  1,
          vengono  determinate  con decreto del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
          marina mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite  le
          organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e dei datori di
          lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
             15. Per quanto non diversamente disposto dai  precedenti
          commi  si  applicano  le  disposizioni  per  i contratti di
          formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge
          30  ottobre  1984,  n.  726,  convertito  in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
             Art.  2.  -  1.  Per  far  fronte  agli  oneri derivanti
          dall'attuazione, nel biennio 1986-1987, dei progetti di cui
          al comma 1 del precedente  articolo  1,  nonche'  a  quelli
          derivanti dall'applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo
          articolo  1,  e'  autorizzata  la  spesa nel limite massimo
          complessivo di  lire  570  miliardi,  dei  quali  lire  279
          miliardi  saranno  iscritti  nello  stato di previsione del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire  291
          miliardi  faranno  carico  alle  disponibilita' finanziarie
          della gestione  di  cui  all'articolo  26  della  legge  21
          dicembre  1978,  n.  845.  La  somma  di  lire 279 miliardi
          affluisce alla gestione medesima.
             2. All'onere di  lire  279  miliardi  di  cui  al  comma
          precedente  si  provvede  mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento  iscritto  -  in  ragione  di  lire  100
          miliardi  per  l'anno 1985, nonche' di lire 39 miliardi per
          l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di  lire
          80  miliardi per l'anno 1988 - al capitolo 6856 dello stato
          di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  gli  anni
          medesimi ai fini del bilancio triennale 1986-1988, all'uopo
          utilizzando     lo    specifico    accantonamento    'Piano
          straordinario  per   il   sostegno   della   formazione   e
          dell'occupazione giovanile'.
             3.  Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          del  lavoro  e  della previdenza sociale in ragione di lire
          139 miliardi per l'anno  1986,  di  lire  60  miliardi  per
          l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988.
             4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             Art. 3. - 1. Per ciascun lavoratore assunto, entro il 31
          dicembre 1988, con il contratto di formazione e  lavoro  di
          cui  all'articolo  3  del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
          726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984, n.  863,  al  di  fuori  dei  casi  previsti
          dall'articolo  1  della  presente  legge,  e  occupato  nei
          territori di cui all'articolo 1 del testo  unico  approvato
          con  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
          n. 218, in aggiunta ai lavoratori  occupati  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, e' concesso ai
          datori di lavoro il contributo di cui al primo e al secondo
          periodo del comma 6 dell'articolo 1  della  presente  legge
          rispettivamente  nella misura del 20 e del 25 per cento. Il
          predetto contributo e' corrisposto nella misura del 30  per
          cento  alle  imprese  artigiane  operanti nei settori delle
          produzioni  tradizionali  individuati   con   decreto   del
          Ministro  per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
          su proposta delle regioni interessate.
             2. I predetti contributi, per lavoratori nuovi  assunti,
          sono  concessi  ai  datori  di  lavoro  che  mantengono  in
          servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti  con
          contratto  di formazione e lavoro a decorrere dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
             3. Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma  1,
          mantenuto  in  servizio a tempo indeterminato, e' concesso,
          per  un  periodo  di  un  anno,  per  ogni  mensilita'   di
          retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari a lire
          200.000, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo
          parziale.
             4.  I  contributi  di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono
          erogati, con le modalita' stabilite dal  Ministro  per  gli
          interventi  straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i
          Ministri  del  tesoro  e  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  dalla  gestione  commissariale della Cassa per il
          Mezzogiorno di cui alla legge 17 novembre 1984, n.  775,  e
          sono  cumulabili  con  le  altre agevolazioni alle quali il
          datore di lavoro abbia diritto.
             Art. 4. - 1. Per far fronte agli oneri  derivanti  dalla
          concessione dei benefici di cui al precedente articolo 3 e'
          autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire
          622  miliardi,  da  iscrivere nello stato di previsione del
          Ministero del tesoro in ragione di  lire  80  miliardi  per
          l'anno 1986, di lire 242 miliardi per l'anno 1987 e di lire
          300 miliardi per l'anno 1988.
             2.   Agli  oneri  previsti  dal  precedente  comma,  per
          ciascuno degli anni 1986,  1987  e  1988,  asi  provvede  a
          carico  degli  stanziamenti  disposti  per  i medesimi anni
          dalla legge per la  riforma  dell'intervento  straordinario
          nel Mezzogiorno.
             3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             Art. 5. - I contributi concessi a norma  della  presente
          legge  sono  cumulabili, in ciascun mese, con contributi di
          incentivazione all'assunzione di lavoratori  con  contratto
          di  formazione e lavoro, eventualmente previsti dalla leggi
          regionali, nel limite del 35 per cento e, per  le  aree  di
          cui  all'articolo  1  del testo unico approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218,  nel
          limite  del  50  per  cento della retribuzione spettante in
          applicazione dei contratti collettivi di categoria".
             - Il testo dell'art.  3  del  decreto-legge  30  ottobre
          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984, n. 863, e' il seguente:
             "Art.  3.  -  1.  I  lavoratori  di  eta' compresa fra i
          quindici  e  i  ventinove  anni  possono   essere   assunti
          nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma
          3,  con  contratto  di  formazione e lavoro non superiore a
          ventiquattro mesi e non rinnovabile,  dagli  enti  pubblici
          economici  e  dalle  imprese e loro consorzi che al momento
          della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in  atto
          ai  sensi  dell'articolo  2  della legge 12 agosto 1977, n.
          675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di  personale
          nei  dodici  mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che
          l'assunzione   non   avvenga    per    l'acquisizione    di
          professionalita'   diverse   da   quelle   dei   lavoratori
          interessati  alle  predette  sospensioni  e  riduzione   di
          personale.
             1-bis.  Nelle  aree  indicate  dall'articolo 1 del testo
          unico delle  leggi  sugli  interventi  per  il  Mezzogiorno
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
          marzo 1978, n. 218,  nonche'  in  quelle  svantaggiate  del
          Centro-Nord  previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407,
          l'assunzione  con  contratti  di  formazione  e  lavoro  e'
          ammessa sino all'eta' di 32 anni.
             2.   Fra   i   lavoratori  assunti  a  norma  del  comma
          precedente, una quota fino al cinque per cento deve  essere
          riservata   ai   cittadini  emigrati  rimpatriati,  ove  in
          possesso dei requisiti necessari. In  caso  di  carenza  di
          predetto  personale dichiarata dall'ufficio di collocamento
          si procede ai sensi del comma 1.
             3. I tempi e le modalita' di svolgimento  dell'attivita'
          di  formazione  e  lavoro  sono stabiliti mediante progetti
          predisposti dagli enti pubblici economici e  dalle  imprese
          ed  approvati dalla commissione regionale per l'impiego. La
          commissione  regionale  per  l'impiego,  nell'ambito  delle
          direttive  generali fissate dal Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, sentita  la  commissione  centrale  per
          l'impiego, delibera, in coerenza con le finalita' formative
          ed  occupazionali  e  con  le  caratteristiche  dei diversi
          settori produttivi, in ordine ai  criteri  di  approvazione
          dei  progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli
          stessi devono avere, tra i quali puo'  essere  previsto  il
          rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con
          contratti  di  formazione  e  lavoro.    Nel  caso in cui i
          progetti  interessino  piu' ambiti regionali ovvero non sia
          intervenuta,  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  loro
          presentazione,  la delibera della commissione regionale per
          l'impiego,   i   medesimi    progetti    sono    sottoposti
          all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il
          parere  della commissione centrale per l'impiego.  Non sono
          soggetti  all'approvazione   i   progetti   conformi   alle
          regolamentazioni  del  contratto  di  formazione  e  lavoro
          concordate tra le organizzazioni  sindacali  nazionali  dei
          datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori  aderenti  alle
          confederazioni maggiormente rappresentative,  recepite  dal
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale sentita la
          commissione centrale per l'impiego.
             4. I progetti di  cui  al  comma  3,  che  prevedono  la
          richiesta  di  finanziamento  alle  regioni,  devono essere
          predisposti in conformita' ai regolamenti comunitari.  Essi
          possono  essere  finalizzati  dal fondo di rotazione di cui
          all'articolo 25 della legge 21  dicembre  1978,  n.    845,
          secondo  le  modalita'  di cui all'articolo 27 della stessa
          legge.   A tal fine le regioni  ogni  anno  determinano  la
          quota  del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma
          dell'articolo 24 della  legge  predetta,  da  destinare  al
          finanziamento  dei  progetti. Hanno precedenza nell'accesso
          ai finanziamenti i  progetti  predisposti  d'intesa  con  i
          sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
             5.  Ai  contratti di formazione e lavoro si applicano le
          disposizioni legislative che  disciplinano  i  rapporti  di
          lavoro   subordinato  in  quanto  non  siano  derogate  dal
          presente decreto. Il periodo  di  formazione  e  lavoro  e'
          computato   nell'anzianita'   di   servizio   in   caso  di
          trasformazione del  rapporto  di  formazione  e  lavoro  in
          rapporto  a  tempo indeterminato, effettuata durante ovvero
          al termine dell'esecuzione del contratto  di  formazione  e
          lavoro.
             6.   Per  i  lavoratori  assunti  con  il  contratto  di
          formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico  del
          datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a
          quella  prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
          1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando  la
          contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
          per la generalita' dei lavoratori.
             7. Al termine del rapporto il datore di lavoro e' tenuto
          ad  attestare  l'attivita'  svolta ed i risultati formativi
          conseguiti   dal    lavoratore,    dandone    comunicazione
          all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
             8.   La   commissione   regionale   per  l'impiego  puo'
          effettuare controlli, per il tramite  dell'ispettorato  del
          lavoro,   sull'attuazione  dei  progetti  di  formazione  e
          lavoro.
             9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro
          degli obblighi del contratto di  formazione  e  lavoro,  il
          contratto  stesso  si  considera  a tempo indeterminato fin
          dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
             10.  I  lavoratori assunti con contratto di formazione e
          lavoro  sono  esclusi  dal  computo  dei  limiti   numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti.
             11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo
          svolgimento  puo'  essere  convertito  in  rapporto a tempo
          indeterminato,   ferma   restando    l'utilizzazione    dei
          lavoratore  in  attivita'  corrispondenti  alla  formazione
          conseguita.   In   questo   caso   continuano   a   trovare
          applicazione  i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine
          originariamente previsto  dal  contratto  di  formazione  e
          lavoro.
             12.   I  lavoratori  che  abbiano  svolto  attivita'  di
          formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione  del
          rapporto  possono essere assunti a tempo indeterminato, dal
          medesimo  o  da  altro  datore  di  lavoro,  con  richiesta
          nominativa  per  l'espletamento di attivita' corrispondenti
          alla  formazione  conseguita.  Qualora  il  lavoratore  sia
          assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma
          dal  medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione e'
          computato  nell'anzianita'  di  servizio.  La   commissione
          regionale  per  l'impiego,  tenendo conto delle particolari
          condizioni di mercato nonche' delle  caratteristiche  della
          formazione  conseguita,  puo' elevare il predetto limite ad
          un massimo di trentasei mesi.
             13. Le regioni,  nell'ambito  delle  disponibilita'  dei
          loro   bilanci,  possono  organizzare,  di  intesa  con  le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale,
          attivita' di formazione professionale che prevedano periodi
          di formazione in azienda. Per il periodo  di  formazione  i
          lavoratori   hanno   diritto   alle  prestazioni  sanitarie
          previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' attraverso  apposite
          convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale
          per  l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro, alle
          prestazioni  da  questo  erogate.  Entro  dodici  mesi  dal
          termine  dell'attivita' formativa le imprese hanno facolta'
          di assumere nominativamente coloro che  hanno  svolto  tale
          attivita'.
             14.  Ferme  restando  le norme relative al praticantato,
          possono effettuare assunzioni con il contratto  di  cui  al
          comma  1  anche  i  datori  di  lavoro  iscritti  agli albi
          professionali  quando  il  progetto  di  formazione   venga
          predisposto   dagli   ordini  e  collegi  professionali  ed
          autorizzato in conformita' a quanto previsto dal  comma  3.
          Trovano altresi' applicazione i commi 4 e 6.
             15.  Ferme  restando le altre disposizioni in materia di
          contratto  di  formazione  e  lavoro,  quando  i   progetti
          formativi  di  cui  al  comma  3 sono relativi ad attivita'
          direttamente   collegate   alla   ricerca   scientifica   e
          tecnologica,  essi  sono  approvati  dal  Ministro  per  il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica,  d'intesa  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale. I predetti progetti  formativi  possono
          prevedere  una  durata del contratto di formazione e lavoro
          superiore a ventiquattro mesi.
             16. Il Ministro per il  coordinamento  delle  iniziative
          per  la  ricerca  scientifica  e tecnologica, ai fini della
          formazione professionale prevista dai progetti  di  cui  al
          comma  precedente,  utilizza,  attivandoli e coordinandoli,
          gli strumenti e i relativi mezzi  finanziari  previsti  nel
          campo  della  ricerca  finalizzata, applicata e di sviluppo
          tecnologico, secondo  linee  programmatiche  approvate  dal
          CIPE.
             17.  Nel  caso  in cui per lo svolgimento di determinate
          attivita' sia richiesto il possesso di apposito  titolo  di
          studio,  questo  costituisce  requisito per la stipulazione
          del contratto  di  formazione  e  lavoro  finalizzato  allo
          svolgimento delle predette attivita'.
             18.   I   lavoratori   iscritti  negli  elenchi  di  cui
          all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482,  assunti
          con  contratto  di formazione e lavoro, sono considerati ai
          fini delle percentuali d'obbligo  di  cui  all'articolo  11
          della stessa legge".